Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 25 feb 2005
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) termine "Uganda" designa la Repubblica dell'Uganda;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uganda o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una
società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del
caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i)in Uganda, il Ministro delle Finanze pro tempore od il suo rappresentate autorizzato;
(ii)in Italia, il Ministero delle Finanze;
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di
detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della
Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;18#art-c-3