Convenzione
Art. 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 25 feb 2005
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che
sono imponibili in Uganda, l'Italia, nel calcolare le proprie
imposte sul reddito specificate nell' della presente
Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così
calcolate l'imposta sui redditi pagata in Uganda ma l'ammontare
della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in
cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante
ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne l'Uganda:
Se un residente dell'Uganda ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Uganda ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito
di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul
reddito pagata in Italia. Tuttavia, tale detrazione non potrà
eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che
venga concessa la detrazione, che è attribuibile, al reddito imponibile in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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