Convenzione

Art. 21

PROFESSORI E INSEGNANTI

In vigore dal 25 feb 2005
PROFESSORI E INSEGNANTI Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;18#art-c-21

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