Art. 5

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 312

In vigore dal 15 gen 2005
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dellostato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonchè per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Amministrazione penitenziaria" e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-12-30;312#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 312 (Art. 5 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.) — Testo vigente | Portale Normativo