Art. 4
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 312
In vigore dal 15 gen 2005
(Stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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