Protocollo 4›Titolo V
Art. 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
In vigore dal 25 gen 2005
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originali sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Libano, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Libano. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-20