Protocollo 4Titolo V

Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 25 gen 2005
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati cosi rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-19

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