Art. 3
In vigore dal 20 lug 2004
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all', ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all', e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;175#art-3