Art. 1
In vigore dal 20 lug 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;175#art-1