Art. 1

In vigore dal 20 lug 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.
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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;175#art-1

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