Art. 26

LEGGE 3 maggio 2004, n. 112

In vigore dal 6 mag 2004
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
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LEGGE 3 maggio 2004, n. 112 (Art. 26 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.) — Testo vigente | Portale Normativo