Art. 22
LEGGE 3 maggio 2004, n. 112
In vigore dal 6 mag 2004
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Nota all':
- L'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:
«11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.».
Storico versioni
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