Capo V
Art. 22
Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale
In vigore dal 6 mag 2004
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell', comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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