Capo V

Art. 22

Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale

In vigore dal 6 mag 2004
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza. 2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell', comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;112#art-22

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