Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 26 mag 2004
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Siria" designa la Repubblica Araba Siriana in senso geografico, ovvero il territorio della Repubblica Araba Siriana incluso le acque territoriali, la piattaforma continentale, il sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante e tutte le altre zone al di fuori del limite esterno del mare territoriale della Siria sulle quali la Repubblica Araba Siriana, conformemente al diritto internazionale e ai sensi della legislazione interna, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e minerarie esistenti nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Siria o l'Italia;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato con- traente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno
Stato contraente;
(i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) per quanto concerne la Siria, il Ministro delle Finanze od il
suo rappresentate autorizzato;
(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-3