Appendice II Parte I
Art. 9
In vigore dal 24 apr 2004
Salvo se il Tribunale arbitrale decide diversamente per via di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono a carico, in parti uguali, delle parti alla controversia. Il tribunale conserva un resoconto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle parti alla controversia.
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