Art. 9
Appendice II Parte I

Art. 9

44 / 58
In vigore dal 24 apr 2004
Salvo se il Tribunale arbitrale decide diversamente per via di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale sono a carico, in parti uguali, delle parti alla controversia. Il tribunale conserva un resoconto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle parti alla controversia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-aip-9