Art. 3

In vigore dal 23 gen 2004
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.570 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003- 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo