Art. 1
In vigore dal 23 gen 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;8#art-1