Convenzione
Art. 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
In vigore dal 3 feb 2004
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-8