Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 3 feb 2004
DEFINIZIONI GENERALI 1 Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. (a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori dei mare territoriale le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare i propri diritti sovrani per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; (b) il termine "Uzbekistan" designa la Repubblica dell'Uzbekistan e, quando è usato in senso geografico, comprende il suo territorio, le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, sui quali la Repubblica dell'Uzbekistan ha piena sovranità e può esercitare i propri diritti, compresi l'utilizzo del sottosuolo marino e delle risorse naturali, in conformità del diritto internazionale ed ai sensi della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Uzbekistan o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente. (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associa- zioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente, (i) l'espressione "autorità competente" designa (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. (ii) per quanto concerne l'Uzbekistan, il Comitato Fiscale di Stato, 2 Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-3

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