Convenzione
Art. 31
DENUNCIA
In vigore dal 3 feb 2004
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sci mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE
FATTA a Roma, il 21-XI-2000 in duplice esemplare, nelle lingue Italiana, Uzbeka ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-31