Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 3 feb 2004
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-01-10;22#art-c-30