Art. 8

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

In vigore dal 26 set 2018
(Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all', comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive. 2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili. 3. Le amministrazioni di cui all', comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità , ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili .
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LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 (Art. 8 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e,) — Testo vigente | Portale Normativo