Art. 5

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

In vigore dal 26 set 2018
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
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LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 (Art. 5 ((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e,) — Testo vigente | Portale Normativo