Art. 4

Sanzioni.

In vigore dal 28 nov 2003
1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo è tenuto a fornire i dati e le informazioni indicati negli dello stesso Protocollo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro. 3. Le attività ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne impedisce o ne ostacola l'effettuazione è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;332#art-4

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