Art. 3

Deleghe di competenza.

In vigore dal 28 nov 2003
1. Per gli adempimenti di cui all', lettera a), il Ministero delle attività produttive si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 1. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre specifiche attività inerenti all'esecuzione del Protocollo.
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