Capo II
Art. 23
Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443
In vigore dal 28 feb 2004
1. All' della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA";
; b) al comma 18, le parole: "è verificato", sono sostituite dalle seguenti: "può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche";
c) al comma 19:
1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purchè sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche";
2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità amministrativa competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione".
Note all'articolo
- Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23-octies, comma 1) che il presente articolo 23, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-31;306#art-23