Capo II

Art. 18

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi.

In vigore dal 30 nov 2003
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi). 1. La lettera b) del comma 1 dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente: "b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;". 2. Al comma 2 dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali". 3. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente: "2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all', comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità".
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