Accordo

Art. 50

In vigore dal 17 set 2003
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-50

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