Accordo
Art. 48
In vigore dal 17 set 2003
1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:
i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comuni- tarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue società.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono
i) per lo stabilimento di società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
ii) per l'attività delle filiali e consociate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.
4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualità di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono le società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio;
c) entro la fine della prima fase del periodo transitorio il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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