Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 2 set 2003
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Etiopia" designa la Repubblica Democratica Federale di Etiopia e, usato in senso geografico, designa il territorio nazionale ed ogni altra zona che, in conformità del diritto internazionale e della legislazione etiopica, è o può essere considerata come una zona all'interno della quale l'Etiopia ha piena sovranità ed esercita i propri diritti;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, in conformità del diritto internazionale e della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Etiopia o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno
Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) in Etiopia, il Ministero delle Finanze,
(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-3