Convenzione

Art. 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 7 ago 2003
Articolo28 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle, disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;205#art-c-28

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