Convenzione
Art. 28
28 / 31AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
In vigore dal 7 ago 2003
Articolo28
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle, disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-07-11;205#art-c-28