Art. 5
LEGGE 20 giugno 2003, n. 140
In vigore dal 22 giu 2003
1. Con l'ordinanza prevista dall', comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall', l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
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