Art. 4

LEGGE 20 giugno 2003, n. 140

In vigore dal 22 giu 2003
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonchè di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. 2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa. 3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna. 4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
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In sintesi

La disposizione stabilisce che per sottoporre un membro del Parlamento a perquisizioni, ispezioni, intercettazioni, sequestri di corrispondenza o misure restrittive della libertà personale è necessaria la preventiva autorizzazione della Camera a cui appartiene. La richiesta deve essere inoltrata direttamente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la cui esecuzione rimane sospesa in attesa della decisione. L'autorizzazione non serve se il parlamentare viene sorpreso in flagranza di un reato per cui l'arresto è obbligatorio, o se bisogna eseguire una sentenza definitiva di condanna. Se la Camera viene sciolta, la richiesta perde efficacia con l'inizio della nuova legislatura, ma può essere presentata di nuovo.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la procedura con cui l'autorità competente deve richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza per compiere atti limitativi della libertà personale o comunicativa verso un parlamentare. Serve a garantire che tali misure non vengano eseguite senza il preventivo consenso dell'organo parlamentare di cui il soggetto fa parte.

A chi si applica

Si applica ai membri del Parlamento e alle autorità competenti che emettono provvedimenti limitativi della libertà personale, domiciliare o di comunicazione nei loro confronti.

Esempio pratico

Un magistrato emette un'ordinanza di custodia cautelare e dispone l'intercettazione telefonica nei confronti di un deputato. Prima di eseguire gli atti, l'autorità deve chiedere l'autorizzazione alla Camera dei deputati, mantenendo il provvedimento sospeso fino alla risposta.

Adempimenti e conseguenze

L'autorità che ha emesso il provvedimento ha l'obbligo di richiedere direttamente l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare e di sospendere l'esecuzione del provvedimento in attesa della decisione.

Domande frequenti

Cosa accade al provvedimento mentre si attende l'autorizzazione della Camera?In attesa che la Camera competente si pronunci, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
In quali casi non è obbligatorio richiedere l'autorizzazione parlamentare?L'autorizzazione non è richiesta se il parlamentare viene colto nell'atto di commettere un delitto con arresto obbligatorio in flagranza, oppure per eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.
Che effetto ha lo scioglimento della Camera sulla richiesta di autorizzazione?La richiesta perde efficacia a partire dall'inizio della legislatura successiva, ma può essere rinnovata e ripresentata alla Camera competente all'inizio di quest'ultima.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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