Art. 4
LEGGE 20 giugno 2003, n. 140
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 20 giugno 2003, n. 140
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La disposizione stabilisce che per sottoporre un membro del Parlamento a perquisizioni, ispezioni, intercettazioni, sequestri di corrispondenza o misure restrittive della libertà personale è necessaria la preventiva autorizzazione della Camera a cui appartiene. La richiesta deve essere inoltrata direttamente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la cui esecuzione rimane sospesa in attesa della decisione. L'autorizzazione non serve se il parlamentare viene sorpreso in flagranza di un reato per cui l'arresto è obbligatorio, o se bisogna eseguire una sentenza definitiva di condanna. Se la Camera viene sciolta, la richiesta perde efficacia con l'inizio della nuova legislatura, ma può essere presentata di nuovo.
La norma disciplina la procedura con cui l'autorità competente deve richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza per compiere atti limitativi della libertà personale o comunicativa verso un parlamentare. Serve a garantire che tali misure non vengano eseguite senza il preventivo consenso dell'organo parlamentare di cui il soggetto fa parte.
Si applica ai membri del Parlamento e alle autorità competenti che emettono provvedimenti limitativi della libertà personale, domiciliare o di comunicazione nei loro confronti.
Un magistrato emette un'ordinanza di custodia cautelare e dispone l'intercettazione telefonica nei confronti di un deputato. Prima di eseguire gli atti, l'autorità deve chiedere l'autorizzazione alla Camera dei deputati, mantenendo il provvedimento sospeso fino alla risposta.
L'autorità che ha emesso il provvedimento ha l'obbligo di richiedere direttamente l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare e di sospendere l'esecuzione del provvedimento in attesa della decisione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.