Art. 1
In vigore dal 13 lug 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-rd-1