Accordo

Art. 22

In vigore dal 13 lug 2003
. Il presente Accordo Interinale avrà una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo Interinale, salvo che le Parti decidano diversamente.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-22

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