Art. 2
In vigore dal 5 lug 2003
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-09;157#art-2