Art. 1
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-09;157#art-1
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La legge concede al Presidente della Repubblica l'autorizzazione necessaria per ratificare un trattato internazionale. L'accordo in questione è stato stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Ordine di Malta il 21 dicembre 2000 a Roma. L'oggetto dell'intesa riguarda specificamente la cooperazione e i rapporti nel settore della sanità.
La norma autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare formalmente l'Accordo tra l'Italia e il Sovrano Ordine di Malta sui rapporti sanitari.
Si applica al Presidente della Repubblica, al Governo italiano e al Sovrano Militare Ordine di Malta.
A seguito dell'approvazione parlamentare, il Presidente della Repubblica può procedere alla firma dell'atto di ratifica dell'accordo sanitario con il Sovrano Ordine di Malta. In questo modo l'intesa stipulata a Roma tra le due parti può proseguire nel suo iter formale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.