Art. 8

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici 1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell', comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto. Nota all': Comma 1: - Il testo del comma 10 dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente: " (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.-9. (Omissis). 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.".
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 8 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo