Art. 4

In vigore dal 6 feb 2003
1. All'onere derivante dall'attuazione dell', pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa, concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001. — Testo vigente | Portale Normativo