Art. 3
In vigore dal 6 feb 2003
1. È autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-01-15;12#art-3