Art. 3

In vigore dal 6 feb 2003
1. È autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per sostenere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia.
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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;12#art-3

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