Titolo IV
Art. 95
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 2003
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell', comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-95