Capo II

Art. 16 bis

Potenziamento delleprocedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate

In vigore dal 29 gen 2009
(Potenziamento delleprocedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1. Con riferimento ai debiti iscritti a ruolo ai sensi degli , comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge: a) il limite di importo di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro; b) non si applicano le disposizioni di cui all', comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell', comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'.
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