Capo VI

Art. 81

Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo

In vigore dal 1 gen 2006
1.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209. 2. Il Ministro delle attività produttive eautorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

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urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-81

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