Capo V

Art. 78

Fondo per lo sviluppo sostenibile

In vigore dal 1 gen 2003
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.
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