Titolo III

Art. 25

Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

In vigore dal 3 feb 2005 al 31 dic 2026
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici. 2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia. 3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento. 4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

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urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-25

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