Capo III

Art. 20

Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero

In vigore dal 23 feb 2003
(Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero) 1.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27. 2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27. 3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27. 5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27. 6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell' non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-20

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