Art. 3
In vigore dal 29 ott 2002
1. La dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di sviluppo previsti ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo interno, di cui all' della presente legge, tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-10-03;235#art-3