Art. 3
3 / 4In vigore dal 29 ott 2002
1. La dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di sviluppo previsti ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo interno, di cui all' della presente legge, tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
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