Art. 2

In vigore dal 26 ott 2002
1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all' dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.
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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;233#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo