Art. 1
In vigore dal 26 ott 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-09-27;233#art-1